Voli cancellati Ryanair i consumatori europei diffidano la compagnia
18 set 2017
Ryanair lascia a terra migliaia di passeggeri annunciando la cancellazione dai 40 ai 50 voli al giorno nelle prossime sei settimane. Altroconsumo e le organizzazioni Deco Proteste, Ocu e Test-Achats raccolgono le proteste di migliaia di utenti in tutta Europa e hanno inviato oggi a Ryanair una lettera di diffida.
La compagnia aerea con sede nella Repubblica d’Irlanda risarcisca i consumatori nelle misure previste dal regolamento UE n.261/04 e delle ulteriori somme nel caso in cui abbiano subito dei danni dalla cancellazione che possano essere provati.
Sul sito della compagnia di volo non è immediato trovare le informazioni: in attesa che Ryanair si assuma le proprie responsabilità Altroconsumo ricorda sul proprio sito i diritti degli utenti:
La compagnia aerea con sede nella Repubblica d’Irlanda risarcisca i consumatori nelle misure previste dal regolamento UE n.261/04 e delle ulteriori somme nel caso in cui abbiano subito dei danni dalla cancellazione che possano essere provati.
Sul sito della compagnia di volo non è immediato trovare le informazioni: in attesa che Ryanair si assuma le proprie responsabilità Altroconsumo ricorda sul proprio sito i diritti degli utenti:
Si può chiedere il rimborso del biglietto (da effettuarsi entro 7 giorni) oppure un volo alternativo non appena possibile o in altra data.
Si ha anche diritto a un ulteriore indennizzo monetario, pari a:
- 250 euro per voli inferiori a 1500 km;
- 400 euro per voli intra-Ue superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
- 600 euro per voli extra-UE superiori a 3500 km.
Ѐ necessario inviare una lettera a Ryanair per la richiesta di indennizzo per cancellazione voli. La compagnia aerea può ridurre l’ammontare dell'indennizzo del 50% se la riprotezione su un volo alternativo comporta un ritardo all’arrivo di non più di 2, 3 o 4 ore (sulla base delle distanze chilometriche) rispetto all’orario del volo originariamente prenotato.
L’indennizzo monetario non è dovuto se:
- il passeggero è stato informato della cancellazione almeno due settimane prima della partenza;
- è stato informato della cancellazione nel periodo tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza prevista e gli è stato offerto un volo alternativo che gli consente di partire non più di due ore prima dell'orario previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
- è stato informato della cancellazione meno di 7 giorni prima della partenza prevista e gli è stato offerto un volo alternativo che gli consente di partire non più di un'ora prima dell'orario previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
Il passeggero potrà chiedere alla compagnia aerea anche il risarcimento di ulteriori danni subiti a causa della cancellazione del volo (danni che naturalmente dovranno essere provati).
.. a cura di www.acraccademia.it
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